Parto volutamente con un titolo intrigante e…senz’altro
attuale. Non si lascia nulla al caso, ed è bene approfittare
del can-can di Cannes (pare uno scioglilingua!) prodotto da Dan Brown.
Nel 1934 fu redatto “Il Codice di Monaco”che nulla ha a
che vedere con misteriose avventure. Si trattava di una serie di indicazioni
o leggi atte al fine di regolamentare, in generale, le monte. Questo
“Codice di Monaco” spesso era pubblicato, tradotto in italiano,
nelle vecchie edizioni di libri che concernevano le varie razze. Fu
in seguito sostituito da un regolamento FCI, che nel 2004 subì
ancora alcune modifiche e/o aggiunte.L’ho tradotto direttamente
dalla versione originale in tedesco (che è l’unica che
fa fede in caso di divergenze nell’interpretazione). Credo sia
interessante essere al corrente del punto di vista della FCI nella regolamentazione
delle monte, dato che prende in esame dettagliatamente ogni eventuale
casualità: dalla monta accidentale all’inseminazione artificiale,
dalla cessione dei diritti di affisso alla regolamentazione del pagamento
ecc. ecc. Molto interessante l’ultima parte (che è stata
aggiunta appunto nel 2004) e che prende in considerazione l’eventualità
che un allevatore –se per motivi di studio o lavoro o altro abita
in un’altra nazione per un certo periodo- può far nascere
la cucciolata in quella nazione,senza il trasferimento di affisso da
un kennel club all’altro.
Regole internazionali di allevamento
della F.C.I.
Traduzione dal testo originale in lingua tedesca, a cura di Liliana
Berruto
PREMESSA
1. I Paesi che sono associati alla Federazione Cinologica
Internazionale (FCI) sono tenuti a rispettarne il regolamento internazionale
di allevamento.
o Il presente regolamento di allevamento della FCI riguarda
tutti i Paesi associati, o membri, e quindi sotto le regole della FCI.
Ciò siginfica che l’allevamento deve essere effettuato
esclusivamente con soggetti di pura razza, sani nel carattere, in perfetta
salute sia a livello funzionale che ereditario, e che siano iscritti
in un registro delle origini, o in un registro d’attesa, riconosciuti
dalla FCI. Questi registri devono rispettare le condizioni poste dalla
FCI.
o Solo i cani in perfetta salute in termini di ereditarietà sono
quelli che trasmettono le caratteristiche dello standard di una razza,
il tipo ed il temperamento e che non presentano alcun difetto ereditario
tale da minacciare l’aspetto funzionale della loro discendenza.
Perciò i paesi membri della FCI devono evitare che gli standard
includano delle esagerazioni tipologiche che potrebbero danneggiare
l’aspetto funzionale dei cani.
o I cani che presentano difetti da squalifica, come un
carattere non a posto,una ciecità o sordità congenita,labbro
leporino, palato aperto, malformazioni della mascella o gravi difetti
di dentizione,un’atrofia progressiva della retina, epilessia,
i cani criptorchidi o monorchidi, quelli albini, quelli affetti da grave
displasia all’anca o quelli che presentano un colore di pelo non
desiderato, non possono essere utilizzati al fine dell’allevamento.
o Per la “gestione” dei difetti ereditari come la displasia
dell’anca o l’atrofia progressiva della retina, i paesi
membri e/o associati alla FCI, devono tenere un registro dei cani che
hanno queste malattie,combattere queste malattie in modo metodico,registrare
continuamente i progressi realizzati e mettere a conoscenza di ciò
la FCI, qualora venga richiesto.
o La FCI e i suoi paesi associati hanno il sostegno di
una Commissione Scientifica per la valutazione dei difetti ereditari.La
Commissione Scientifica aiuta a combattere i difetti ereditari consigliando
i paesi associati alla FCI. Nel caso che la Commissione Scientifica
pubblicasse delle regole per definire le misure relative alla lotta
contro i difetti ereditari, queste dovranno essere rispettate dai paesi
associati, dal momento in cui vengono approvate dal Comitato Generale
FCI.
o Ai paesi associati alla FCI sono affidate la competenza e la responsabilità
in materia di allevamento.
L’allevamento e lo sviluppo delle razze canine
si basano su programmi a lungo termine e su sani principi. La pratica
di ciò non porterà a produrre cani malati o di carattere
instabile o che manchino di attitudini al lavoro.
L’obbiettivo di allevamento deve essere di preservare e, eventualmente
di allargare la differenza genetica di una razza.
Ai fini dell’allevamento possono essere impiegati
solo cani funzionalmente sani. E’ compito dell’allevatore
che seleziona un cane, determinare se questo sia mentalmente e fisicamente
adatto a riprodurre.
Un allevatore deve assicurarsi che gli animali che impiegherà
per la riproduzione abbiano un temperamento stabile e siano in buone
condizioni fisiche.Un allevatore deve anche permettere al cucciolo di
crescere in modo sano (mentalmente e fisicamente) e garantire un’appropriata
socializzazione.
o I paesi associati alla FCI hanno il dovere di stabilire
delle appropriate regole interne,che siano basate su questo regolamento,
dove figurino gli obbiettivi prefissati. Questi regolamenti devono tener
conto, in modo approriato, delle attitudini al lavoro di ciascuna razza.
I mercanti di cani e gli allevatori che lavorano con
uno scopo strettamente commerciale non possono praticare allevamento
riconosciuto ,in un paese associato alla FCI.
2. I reciproci diritti ed obblighi dei proprietari di
stalloni o fattrici sono principalmente
determinati dalle leggi nazionali, dai regolamenti stabiliti dalle asociazioni
cinofile o dai club
ed associazioni di razza e da delle convenzioni private. Se non esiste
una normativa, verrà
applicato il Regolamento Internazionale di Allevamento della FCI.
o E’ assolutamente raccomandato agli allevatori
e proprietari di stalloni di mettere per iscritto le condizioni della
monta,al fine di stabilire con chiarezza gli aspettie obblighi economici.
o E’ considerato “proprietario” dello
stallone la persona che ha acquistato l’animale e alla quale è
intestato il certificato d’origine.
o E’ considerato “possessore”
dello stallone sia il proprietario, sia la persona che da questi ha
ricevuto l’autorizzazione di utilizzarlo in stazione di monta.
SPESE DI TRASPORTO E DI PENSIONE
DELLA FATTRICE
3. Si raccomanda al proprietario della fattrice di portare
e ritirare la stessa personalmente o tramite un intermediario di fiducia.Nel
caso la fattrice restasse un certo tempo presso il possessore dello
stallone,tutte le spese di alimentazione,pensione,eventuali cure veterinarie
e danni che la cagna potrebbe arrecare presso il canile o il domicilio
del possessore dello stallone . Anche il trasporto di ritorno della
fattrice è a carico del suo proprietario.
RESPONSABILITA’
4. In conformità con le leggi
in vigore nei differenti paesi, è considerarata responsabile
dei
danni causati a terzi dall’animale,la persona che al momento è
custode dell’animale .
MORTE DELLA FATTRICE
5. Se la fattrice dovesse decedere presso
il possessore dello stallone, quesi ha l’obbligo, a sue
spese,di far constatare la causa della morte da un veterinario. Informa
al più presto il
proprietario della fattrice della morte della medesima e delle cause.
Se il proprietario
desiderasse vedere il corpo il cadavere, il possessore non può
rifiutare .
Nel caso il decesso fosse per colpa del possessore dello stallone,questo
è tenuto a versare
danni e interessi al proprietario della fattrice.
Nel caso nessuna colpa possa essere imputata al possessore dello stallone
per la morte della
fattrice, il proprietario di questa rimborserà al possessore
dello stallone tutte le spese legate
al decesso dell’animale.
SCELTA DELLO STALLONE
6. Il possessore dello stallone si impegna
a far coprire la fattrice dallo stallone previsto e da
nessun altro. Nel caso che lo stallone previsto non potesse in fare
la monta, la fattrice potrà essere coperta da un altro stallone
ma solo dopo accordo con il proprietario della medesima. E’ in
ogni caso proibito far coprire la la fattrice da due o più stalloni
differenti durante il medesimo calore.
MONTA ACCIDENTALE
7. Nel caso avvenisse una monta accidentale, da uno stallone
diverso da quello convenuto,il
possessore dello stallone, che ha presso di sé la fattrice,è
obbligato a rimborsare al
proprietario della medesima tutte le spese che questa monta accidentale
comporta.
A seguito di una monta accidentale con uno stallone diverso da quello
concordato, è vietato
effettuare una seconda monta con lo stallone che si era concordato.
Il possessore dello stallone non può, in alcun caso,pretendere
o imporre obblighi finanziari
al proprietario della fattrice, in caso di monta accidentale.
ATTESTATO DI MONTA AVVENUTA
8. Il possessore dello stallone certifica e conferma
di essere stato testimone oculare della monta, firmando una dichiarazione
Nel caso che l’ente detentore dei libri di origini
del paese dove la cucciolata deve essere registrata preveda appositi
formulari, spetta al proprietario della fattrice procurarseli e correttamente
compilarli e presentarli al possessore dello stallone per la firma.
Il documento che attesta l’avvenuta monta deve obbligatoriamente
contenere queste indicazioni:
a) nome e numero di registrazione al libro origini dello stallone
b) nome e numero di registrazione al libro origini della fattrice
c) nome e indirizzo del possessore/proprietario dello stallone
d) nome e indirizzo del proprietario della fattrice al momento della
monta,eventualmente la data di voltura della fattrice.
e) Luogo e data della monta
f) Firme del possessore dello stallone e proprietario della fattrice
g) Se l’ente detentore del libro di origini esige per la registrazione
dei cuccioli una fotocopia del certificato di origine del pedigree dello
stallone, è obbligo del possessore di quest’ultimo fornirlo
gratuitamente al proprietario della fattrice.
PAGAMENTO/RISARCIMENTO DELLA MONTA
9. Si raccomada al proprietario dello stallone di non firmare l’attestazione
di monta che dopo il
pagamento del prezzo precedentemente fissato. Non è tuttavia
permesso trattenere la fattrice
a titolo di garanzia del pagamento.
10. Se lo stallone scelto non riesce a coprire per qualche
ragione o perché la fattrice non si lascia
coprire, dato che la monta non viene effettivamente eseguita, il proprietario
dello stallone
non può pretendere il prezzo fissato per la monta .
11. Per ciò che concerne la cucciolata prodotta
dallo stallone,il proprietario di questo non ha il
diritto, nei riguardi del proprietario della fattrice, di avere ulteriori
pagamenti. Non ha alcun
diritto di farsi dare gratuitamente un cucciolo.
Se le parti si erano precedentemente messe d’accordo per un cucciolo,a
titolo di pagamento
della monta, questo accordo va scritto e sottoscritto prima della monta.
In caso di questo tipo
di accordo, i seguenti punti devono essere assolutamente precisati e
rispettati.
a) il momento della scelta del cucciolo da parte del
proprietario dello stallone
b) Il momento della consegna del cucciolo al proprietario dello stallone
c) Il momento a partire dal quale il diritto del proprietario deloo
stallone di scegliere un cucciolo è irrevocabilmente prescritto.
d) Il momento a partire dal quale il diritto di ritiro del cucciolo
è irrevocabilmente prescritto
e) Le regole per le spese di trasporto
f) Gli accordi speciali nel caso in cui la fattrice partorisca cuccioli
nati morti o un solo cucciolo in vita o il cucciolo scelto dovesse decedere
prima della consegna.
LA FATTRICE RIMANE VUOTA
12. Dopo una monta correttamente eseguita, viene considerato
che lo stallone abbia compiuto il
suo obbligo e dunque da questo momento ci sono le condizioni per aver
diritto al pagamento
della monta.
Ciò non costituisce comunque una garanzia sul fatto che la fattrice
sia rimasta incinta.
Sta al proprietario dello stallone,quando la fattrice resta vuota,o
di accordarsi per una monta
gratuita ai prossimi calori della fattrice, o di rimborsare una parte
della somma pagata per la
monta. Questo tipo di accordo va definito prima della monta, nel contratto
di monta.
Il diritto ad una monta gratuita si estingue tuttavia nel caso di morte
dello stallone o
cambiamento di proprietario del medesimo o morte della fattrice.
Se con un’analisi dello sperma può essere provato che lo
stallone era sterile al momento
della monta,il proprietario della fattrice deve essere rimborsato delle
spese sostenute per la
monta.
INSEMINAZIONE ARTIFICIALE
13. L’inseminazione artificiale non può
essere praticata su animali che precedentemente non
hanno riprodotto in maniera naturale.
Nell’ inseminazione artificiale della fattrice, il veterinario
che ha raccolto lo sperma dello
stallone deve certificare, in un documento che va consegnato all’ente
che detiene i libri
d’origine dove la cucciolata sarà registrata, che lo sperma
fresco o congelato, proviene dal
quel determinato stallone. Le attestazioni previste all’art.8
(a/g) devono essere gratuitamente
consegnate al proprietario della fattrice dal proprietario dello stallone.
Tutte le spese sostenute per la raccolta dello sperma sono a carico
del proprietario della
fattrice, così come le spese relative all’inseminazione.
Il veterinario che attua l’inseminazione deve confermare all’ente
che detiene i libri di origine
che la fattrice è stata inseminata correttamente con lo sperma
proveniente dallo stallone
determinato. Su questa dichiarazione converrebbe trascrivere data e
luogo
dell’inseminazione artificiale, nome e numero di registro della
fattrice, e nome e indirizzo
del proprietario della fattrice.
Il proprietario della stallone dal quale proviene lo sperma deve anche
firmare al proprietario
della fattricel’attestato ufficiale di monta.
CESSIONE DEL DIRITTO DALL’ALLEVAMENTO
14. Normalmente si considera che il proprietario della
fattrice,al momento della monta, sia
l’allevatore della cucciolata.
Il diritto all’utilizzo di una fattrice o uno stallone può
essere tuttavia trasferito ad una terza
persona.
Questo trasferimento deve, in ogni caso,essere attestato per iscritto,prima
della monta
progettata.
La cessione del diritto di allevamento,debitamente scritta,deve essere
dichiarata per tempo
all’ente che detiene i registri ed eventualmente all’associazione
competente di razza.
Deve essere allegata alla denuncia di cucciolata.
Conviene descrivere esattamente nella cessione di diritto di allevamento
i diritti e gli
obblighi delle due parti contraenti.
La terza persona che prende temporaneamente il diritto di allevamento
su di una fattrice è
considerata come il proprietario della medesima e, secondo il presente
regolamento, dalla
monta sino al momento dello svezzamento
REGOLE DI BASE
15. I cuccioli nati da due genitori di pura razza (della
stessa razza) in possesso di documenti
riconosciuti dalla FCI, sui quali non vi sia scritta alcuna obiezione
o restrizione da parte
dell’ente nazionale, possono ricevere un pedigree riconosciuto
dalla FCI.,
In regola generale i cuccioli devono essere venduti e trasferiti ad
una persona privata a nome
della quale va rimesso il pedigree.
16. I pedigree riconosciuti dalla FCI sono un certificato
dell’affidabilità dei dati riguardante gli
antenati e non un certificato di garanzia della qualità del cane.
REGISTRAZIONE DEI CUCCIOLI AL
LIBRO ORIGINI
17. Salvo accordi contrari,si intende che il nuovo proprietario
nella vendita di una fattrice
incinta sia automaticamente l’allevatore della cucciolata .
18. Ogni cane allevato e registrato in un paese associato
alla FCI deve essere riconoscibile con
un sistema di identificazione permanente e non falsificabile e questa
identificazione deve
apparire sul pedigree
Normalmente,una cucciolata viene iscritta al libro origini dell’ente
cinofilo del paese nel quale il proprietario della fattrice abita e
il cuccioli porteranno il suo affisso.
Nel caso in cui non sia possibile determinare legalmente
la “residenza abituale”, il proprietario della fattrice
ha diritto a far nascere la cucciolata nel paese nel quale abita al
momento della monta e di far iscrivere i cuccioli nel libro di origini
dell’organizzazione cinofila di questo paese. Vanno rispettate
comunque queste regole:
- Il proprietario deve attenersi alle normative di allevamento
dell’organizzazione cinofila del paese nel quale è domiciliato
al momento della monta.
- Il proprietario deve fornire una dichiarazione rilasciata dalle autorità
competenti del paese dov’è domiciliato precisando ch’egli
vi abita da almeno sei mesi ininterrottamente.
Se ci sono queste condizioni, l’associazione cinofila nazionale
del paese nel quale il
proprietario vive al momento della monta, deve iscrivere la cucciolata
nata sul suo teritorio
nel proprio libro di origini,deve emettere i pedigree per i cuccioli
indicando l’affisso del
proprietario e l’indirizzo dove vive.
Sono tollerate eccezioni per gli allevatori di cani di razza che vivono
in un paese che non detiene
libri di origini riconosciuti dalla FCI.
Queste persone hanno la possibilità di registrare i cuccioli
in un libro origini riconosciuto dalla
FC I.
Tutti i cuccioli della cucciolata devono essere registrati; ovvero tutti
i cuccioli in vita alla data
della domanda di registrazione.
I pedigree, che sono certificati di nascita,sono emessi per certificare
le linee di parentela.Normalmente una femmina non può essere
coperta, per una stessa cucciolata,che da un solo maschio. In caso contrario,le
associazioni canine nazionali hanno l’obbligo di far certificare
il legame di parentela (con esame DNA) a spese dell’allevatore.
REGOLE DI ALLEVAMENTO DEI PAESI
MEMBRI DELLA FCI
19. Le regole di allevamento dei paesi membri della FCI
possone essere più costrittive di quelle stabilite dalla FCI
ma non possono andare contro di esse.
DISPOSIZIONI FINALI
20. Questo regolamento sostituisce “Regole Internazionali
di allevamento di Monaco “del
1934.
In caso di divergenza nell’interpretazione fa fede il testo in
lingua tedesca.
Le parti in grassetto sono state approvate
dal Comitato Generale, Kyoto, novembre 2004.
Liliana - maggio 2006